Si precisa che, come previsto all'art. 137 del Regolamento edilizio, fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla parte prima, capo 1 (definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi (TITOLO III dall'art. 14 all'art. 28 del vigente R.E.) o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del regolamento.