CORONAVIRUS - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

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Data:

martedì, 25 febbraio 2020

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Descrizione

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19
nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta
straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare
l’evolversi della situazione epidemiologica.


2. Le misure sono le seguenti:


a)      Sospensione di manifestazioni o iniziative
di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in
luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico,
sportiva e religiosa;


b)     Sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di
ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi
nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative
svolte a distanza;


c)      Sospensione dei servizi di apertura al
pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al
D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari
sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;


d)     Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;


e)      Previsione dell’obbligo da parte di
individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio
epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.


3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:


a)       Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si
raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;


b)      Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;


c)       Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;


d)      Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;


e)       Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;


f)        Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;


g)      Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;


h)        Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;


i)          Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus  COVID 19;


j)          Evitare tutti i contatti ravvicinati;


k)        Ricordare che i cittadini che presentino
evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie,
fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero
1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in
caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi
impropri al pronto soccorso.


4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche,
private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima
limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.


Le strutture residenziali e semiresidenziali
territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, Centri
Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l’accesso dei visitatori
agli ospiti. 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e
sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle
infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle
indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste
dalla circolare ministeriale;


6. Deve essere predisposta dagli organismi
competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il
trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;


7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;


8. Sono sospesi congedi ordinari del personale
sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano
necessarie a gestire le attività richieste dall’Unità di Crisi.


 


I provvedimenti del presente decreto hanno efficacia
dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29
febbraio 2020.


La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che
non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni
contenute del Codice penale.


sotto il testo completo dell'Ordinanza

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Inserito sul sito il martedì 25 febbraio 2020 alle ore 11:33:39 per numero giorni 1766

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